Da alcuni giorni Claudio C.
Detenuto presso il Carcere di Siano è entrato in sciopero della fame per far valere le proprie ragioni contro il rigetto del magistrato di sorveglianza della richiesta formulata dallo stesso per poter discutere la tesi di laurea in giurisprudenza presso l'Università Magna Grecia il prossimo 21 aprile. Ora ci chiediamo come è possibile che un uomo che sta scontando la propria pena per reati commessi quasi trent'anni fa cercando di far proprio il dettato costituzionale del carattere rieducativo del Carcere con un percorso riabilitativo confermato ed elogiato da tutto il personale penitenziario, dal Vescovo (che dovrebbe presenziare alla seduta di laurea) e dallo stesso Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in altra ordinanza, debba vedersi rigettata la richiesta di poter discutere la propria tesi laurea che, se si considerano le scarse opportunità di attività effettivamente risocializzanti e rieducative inframurarie, rappresenta sicuramente uno dei traguardi più alti che un detenuto può raggiungere durante la propria carcerazione sotto il profilo rieducativo. Tanto più che il rigetto dell'istanza non si basa su relazioni negative degli organi di polizia o dell'area educativa ma viene formulato da quella magistratura di sorveglianza che da mandato dovrebbe “vigilare sull'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti esaminando periodicamente il protrarsi della pretesa punitiva (sentenza n. 204/74 della Corte Costituzionale) dove si riconosce l'attività della magistratura di sorveglianza ponendo il principio basilare secondo cui la magistratura di sorveglianza non compie altro che il riesame del protrarsi della pretesa punitiva.
Da alcuni giorni Claudio C. Detenuto presso il Carcere di Siano è entrato in sciopero della fame per far valere le proprie ragioni contro il rigetto del magistrato di sorveglianza della richiesta formulata dallo stesso per poter discutere la tesi di laurea in giurisprudenza presso l'Università Magna Grecia il prossimo 21 aprile. Ora ci chiediamo come è possibile che un uomo che sta scontando la propria pena per reati commessi quasi trent'anni fa cercando di far proprio il dettato costituzionale del carattere rieducativo del Carcere con un percorso riabilitativo confermato ed elogiato da tutto il personale penitenziario, dal Vescovo (che dovrebbe presenziare alla seduta di laurea) e dallo stesso Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in altra ordinanza, debba vedersi rigettata la richiesta di poter discutere la propria tesi laurea che, se si considerano le scarse opportunità di attività effettivamente risocializzanti e rieducative inframurarie, rappresenta sicuramente uno dei traguardi più alti che un detenuto può raggiungere durante la propria carcerazione sotto il profilo rieducativo. Tanto più che il rigetto dell'istanza non si basa su relazioni negative degli organi di polizia o dell'area educativa ma viene formulato da quella magistratura di sorveglianza che da mandato dovrebbe “vigilare sull'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti esaminando periodicamente il protrarsi della pretesa punitiva (sentenza n. 204/74 della Corte Costituzionale) dove si riconosce l'attività della magistratura di sorveglianza ponendo il principio basilare secondo cui la magistratura di sorveglianza non compie altro che il riesame del protrarsi della pretesa punitiva. In questa sentenza troviamo l'affermazione di un principio, costruito come diritto soggettivo del condannato a vedere riesaminare, durante la esecuzione della pena, nei tempi e modi stabiliti dalla legge ordinaria, se la parte di pena espiata abbia già assolto positivamente o meno al suo fine rieducativo. Nella sentenza costituzionale si costruisce, in modo esplicito, il rapporto esecutivo penale come quello in cui lo stato afferma la sua pretesa punitiva e il condannato ha però il diritto soggettivo che si è descritto, nato, come la sentenza chiarisce, dall'obbligo tassativo, per il legislatore, di tenere non solo presenti "le finalità rieducative della pena ma, soprattutto, di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle". Sebbene il Magistrato di Sorveglianza disponga di ampia discrezionalità, come ha più volte sottolineato Alessandro Margara, ex Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e tra i maggiori esperti della realtà penitenziaria italiana, <