4 ottobre 2024 - La sconfitta della politica che non sa leggere e governare la società Il 18 settembre la Camera ha approvato il disegno di legge “Sicurezza”, presentato dal governo Meloni a gennaio e ora all’esame e approvazione del Senato, che propone di introdurre una trentina tra nuovi reati, aggravanti, sanzioni e ampliamenti di pena. Nel dettaglio in carrellata: Il nuovo reato sul terrorismo Viene introdotto il nuovo reato nel codice penale, che punisce la “detenzione di materiale con finalità di terrorismo”. Chi si procura o detiene del materiale con le istruzioni per preparare o usare esplosivi, armi da fuoco o sostanze chimiche e batteriologiche con «finalità di terrorismo» è punito con il carcere da due a sei anni. Viene inoltre ampliato il reato di “fabbricazione o detenzione di materie esplodenti”, reato già previsto e che con le novità contenute nel disegno di legge, prevede il carcere da sei mesi a quattro anni per chi pubblicizza istruzioni per preparare esplosivi. In un momento in cui il contesto internazionale vive la tensione dei conflitti si introduce una fattispecie di difficile declinazione con l’evidente spirito di deterrente ma senza una effettiva verifica circa la portata di una percezione rimasta tale.
Come in tutto il decreto si respira l’aria della repressione difronte a fenomeni reali o potenziali verso i quali non vi è una analisi sociale per rimuoverne le cause preferendo concentrarsi sulla deterrenza degli eventuali effetti. Il nuovo reato sulle occupazioni Viene introdotto il nuovo reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. Questo reato punisce con il carcere dai due ai sette anni – chi occupa una casa, destinata a domicilio di qualcun altro, con la violenza o la minaccia. Rischia la stessa pena chi si appropria della casa di qualcuno raggirandolo oppure chi cede un immobile occupato. Non può essere punito, invece, chi collabora con le forze dell’ordine e si impegna volontariamente ad abbandonare l’immobile occupato. Il codice penale punisce già comportamenti simili: da un lato, infatti, esiste il reato di (art. 633), dall’altro lato c’è il reato di (art. 634). Il fenomeno delle occupazioni si circoscrive prevalentemente agli stranieri che occupano immobili nella maggior parte dei casi abbandonati da anni, in completo degrado per prevalente responsabilità dello Stato e/o degli enti territoriali. Due distinti considerazioni questa previsione suscita: Perché lo stato ha lasciato andare in degrado così tanti immobili, perché così tanti realtà edilizie abbandonate non da ieri ma da anni in alcuni casi da decenni senza che vi sia stato un programma organico di recupero e manutenzione ?! qui il tema non è destra o sinistra , questo o quel governo, ma la costatazione di una atavica incapacità e non volontà dello stato di porre mano a questo tema, in questi decenni si sono trascurati sembra volutamente enormi patrimoni immobiliari per favorire la nuova edilizia con conseguente occupazione progressiva delle campagne per assicurare nuove aree edilizie da costruire e contestuale abbandono di edifici, intere aree edificate lasciate andare in degrado, abbandonate all’incuria e preda di disperati che ne hanno approfittato per trovare riparo o addirittura per occuparli stabilmente. Dall’altro lato, appare una crociata contro gli occupanti che spesso sono stranieri extracomunitari irregolari, o minoritarie frange di contestatori del sistema La nuova truffa aggravataIl disegno di legge “Sicurezza” modifica il codice penale e il codice di procedura penale per ampliare il numero delle aggravanti, i casi di truffa e le corrispondenti pene. In primo luogo viene introdotta una nuova aggravante. Le pene per un reato possono essere aumentate se chi ha commesso quel reato lo ha fatto dentro a una stazione ferroviaria o della metropolitana, o nelle loro vicinanze, oppure dentro ai vagoni di un treno o della metropolitana. In secondo luogo è ampliato il ” (art. 640): chi commette questo reato approfittando, tra le altre cose, delle circostanze del luogo in cui viene commesso o dell’età della vittima, è punito con il carcere da due a sei anni e con una multa, che può andare da 700 a 3 mila euro. Si consente inoltre il cosiddetto “arresto obbligatorio in flagranza” – dal codice di procedura penale – proprio per il reato di truffa aggravato appena visto. Le forze dell’ordine hanno l’obbligo di arrestare chi commette questo reato se viene colto sul fatto, ossia nel momento in cui viene commesso il reato. Anche in questo caso la risposta repressiva tende a dare una superficiale risposta all’allarme sociale dei borseggi e dei reati di furto e aggressione nelle stazioni. Anche in questo caso ci si concentra sull’effetto ignorando la causa di un fenomeno che è figlio di un disagio che andrebbe piuttosto analizzato, comprendendo se le stazioni o la metropolitana non possano essere tutelata alla fonte e non concentrandosi sull’effetto di azioni che represse non sono neutralizzate, anzi hanno già consumato il loro danno sui cittadini. Ancora una volta non si pensa ad una azione preventiva ma ci si concentra secondo una certa logica e filosofia sulla repressione. L’ampliamento del reato di danneggiamento Un altro reato che il disegno di legge “Sicurezza” vuole ampliare è quello di “danneggiamento”. Attualmente il codice penale (art. 635) con una multa fino a 10 mila euro e con la reclusione da uno a cinque anni chi distrugge o rovina «cose mobili o immobili altrui» durante le manifestazioni che si svolgono in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Il testo approvato alla Camera stabilisce che se questo reato è commesso con la violenza o la minaccia, le pene aumentano: la multa può arrivare fino a 15 mila euro, mentre la reclusione parte da almeno un anno e sei mesi. Le novità sul Daspo urbano Il disegno di legge “Sicurezza” introduce poi alcune novità sul cosiddetto “Daspo urbano”, ossia il divieto di accedere a luoghi pubblici che può essere disposto dai sindaci o dalle autorità di pubblica sicurezza nei confronti di singoli cittadini. Il testo approvato alla Camera dà ai questori il potere di disporre il divieto di accesso nei confronti di persone denunciate o condannate, anche senza una sentenza definitiva, se queste persone sono accusate di aver commesso nei cinque anni precedenti alcuni tipi di reato (tra cui lesioni, ma non solo) all’interno di stazioni, aeroporti, porti o strutture di trasporto pubblico locale. Viene inoltre ampliata la possibilità di ricorrere al cosiddetto “arresto in flagranzadifferita” per chi è accusato di aver commesso il (art. 583) nei confronti di un pubblico ufficiale durante le manifestazioni sportive o di un medico o infermiere in servizio. L’arresto in flagranza differita consente di arrestare entro 48 ore le persone che sono accusate di aver commesso alcuni tipi di reato, ma che, sebbene colte sul fatto grazie a foto o video, non possono essere immediatamente arrestate per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica. Cambiano le regole sulla concessione della sospensione condizionale della pena: il disegno di legge “Sicurezza” prevede che la sospensione condizionale della pena nei confronti di condannati per alcuni tipi di reato, commessi nelle aree dei trasporti pubblici, possa essere concessa a patto di osservare il divieto di accedere a specifici luoghi, disposto da un giudice. Se questo divieto non viene osservato, viene revocata la sospensione condizionale della pena. La stretta sui blocchi stradali Attualmente la legge già con una multa da mille euro a 4 mila euro chi impedisce la circolazione su una strada ordinaria (per intenderci, una comune strada asfaltata) usando il proprio corpo. Il disegno di legge “Sicurezza” propone che chi commette questa azione, su una strada e sui binari, possa essere punito con un mese di carcere e una multa di 300 euro. È prevista poi l’introduzione di un’aggravante: la pena della reclusione può andare da sei mesi a due anni se il blocco stradale è commesso insieme ad altre persone. Al momento, dunque, se si impedisce la libera circolazione su una strada con il proprio corpo, si commette un illecito amministrativo, essendo prevista solo una multa. Se il disegno di legge “Sicurezza” diventerà legge, questo illecito diventerà penale, essendo previsto il carcere. (inasprimenti introdotti nel 2018 dal primo Decreto Sicurezza del Governo giallo verde) Certo chi danneggia ingiustamente e gratuitamente va sanzionato, ma la fattispecie era già prevista, ora aggravarla con una specifica individuazione (strada e binari) significa ancora una volta inseguire gli eventi e non prevenirli o governarli. Che dire allora della infinita quantità di soggetti che lasciano veicoli di ogni specie parcheggiati sui marciapiedi ad intralcio della circolazione pedonale ?! Il problema è educarci ad un rispetto dell’altro, ovviare e rimuovere le cause: se le auto non ci stanno più si potenziano i trasporti pubblici e si lasciano le auto fuori dai centri abitati. Vogliamo impedire veramente che gruppi di persone, in aggregazioni spontanee possano far conoscere una protesta manifestando per le vie di un centro abitato, o voglia opporsi civilmente manifestando contro opere discusse e discutibili (pensiamo ai No TAV). Le previsioni del Decreto potrebbe risultare alla fine un espediente per zittire i dissensi o peggio per dare esecuzione forzata a opere vessilli di battaglie ideologiche. Il carcere per le donne incinte In base al codice penale, l’esecuzione di una pena (art. 146) se riguarda una donna incinta o una donna madre di un bambino con meno di un anno di età. In questi casi il rinvio dell’esecuzione della pena, come la detenzione in carcere, è obbligatorio. Il disegno di legge “Sicurezza” vuole eliminare questa obbligatorietà, rendendo il rinvio solo facoltativo. Al momento il rinvio facoltativo della pena (art. 147), tra gli altri, le madri che hanno figli con un’età inferiore ai tre anni. Il disegno di legge “Sicurezza” propone che nel caso in cui venga disposto il rinvio della pena per una donna incinta o con un figlio con un’età inferiore ai tre anni, questo rinvio possa essere revocato se la madre adotta comportamenti «che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore». In più, chiede che il rinvio non venga concesso se «derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti» da parte della madre. Se le regole approvate dalla Camera diventeranno legge, le donne incinte o madri di bambini con un’età inferiore a un anno dovranno scontare la pena in carcere, qualora comminata, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (abbreviato con la sigla “Icam”). Per le madri di bambini con un’età tra gli uno e i tre anni la pena potrà essere eseguita in un Icam solo se «le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano». Mentre a parole il Ministro Nordio cerca di alleggerire il sovraffollamento carcerario, si inaspriscono le condizioni di punibilità e di esecuzione anche nei confronti di soggetti fragili quali le donne gravide. Sembra più un espediente per una crociata contro le donne Rom notoriamente avvezze alle gravidanze per evitare il carcere. Anche in questo caso si insegue l’effetto per non voler affrontare la causa. La condizione femminile nelle comunità Rom e una politica seria di integrazione di queste nella società