A distanza di tredici giorni dall' inizio nel Carcere di Catanzaro la “battitura” dalle 16.00 alle 16.15 continua.
Anche se ieri, domenica, i compagni di una sezione si erano fermati, perché, a quanto è dato di sapere, sabato un Ispettore della Polizia penitenziaria che si era fatto il giro in tutti i piani del penitenziario, aveva riferito loro che erano state effettuate le comunicazioni della manifestazione a tutte le autorità che avevamo chiesto di essere informate (Direzione, Ufficio di Sorveglianza, Ministro della Giustizia e Presidente del DAP). Pertanto, secondo lo stesso, non aveva senso continuare, anche perché adesso erano stati segnalati i loro nomi e la questione poteva prendere una “piega diversa”. Probabilmente c' è un equivoco, poiché a noi non ha espresso tali parole, anche perché si tratta di un ispettore “fresco di corso” che non può sapere della legittimità di manifestare pacificamente. Sta di fatto che i compagni si sono preoccupati che potessero essere sanzionati disciplinarmente….
A distanza di tredici giorni dall' inizio nel Carcere di Catanzaro la “battitura” dalle 16.00 alle 16.15 continua. Anche se ieri, domenica, i compagni di una sezione si erano fermati, perché, a quanto è dato di sapere, sabato un Ispettore della Polizia penitenziaria che si era fatto il giro in tutti i piani del penitenziario, aveva riferito loro che erano state effettuate le comunicazioni della manifestazione a tutte le autorità che avevamo chiesto di essere informate (Direzione, Ufficio di Sorveglianza, Ministro della Giustizia e Presidente del DAP). Pertanto, secondo lo stesso, non aveva senso continuare, anche perché adesso erano stati segnalati i loro nomi e la questione poteva prendere una “piega diversa”. Probabilmente c' è un equivoco, poiché a noi non ha espresso tali parole, anche perché si tratta di un ispettore “fresco di corso” che non può sapere della legittimità di manifestare pacificamente. Sta di fatto che i compagni si sono preoccupati che potessero essere sanzionati disciplinarmente…. Anticipiamo che oggi, lunedì, i suddetti compagni di detta sezione hanno ricominciato a manifestare con la “battitura”. Pare che pian piano si Siano fatti coraggio, pensando che tutto sommato stanno sostenendo richieste che vanno nello stesso senso delle riforme proposte dal Governo, come stanno facendo gli studiosi del settore, giudici, operatori penitenziari che si sono riuniti negli Stati Generali dell' Esecuzione Penale convocati proprio dal Ministro della Giustizia. Certo noi non chiediamo nuove leggi ma solo il rispetto dei principi di diritto già esistenti. L'art. 4-bis OP è incostituzionale. Punto. L' ergastolo ostativo giurisprudenziale non può essere applicato retroattivamente dalla data del 2008. Altro punto. E' dimostrato nella tesi di laurea, non con argomenti ideologici, politici ma oggettivamente. Non c' è bisogno di nuove leggi ma la loro interpretazione secondo Costituzione. La manifestazione serve per non unirci al “coro dei silenzi” che mortificano la Costituzione. Forse è tempo che i Custodi della Carta Fondamentale non Siano solo i Giudici delle Leggi, ma tutti i Cittadini e in particolare quelli Detenuti. Sanzionati per manifestare pacificamente? Per esercitare un diritto costituzionalmente “riconosciuto”? Non concesso, ma riconosciuto, che sta a significare che preesiste allo steso Sato e alla Costituzione. E' una bella domanda. Come quella sull' essere Cittadini o sudditi. Sudditi, naturalmente, qui la risposta è facile. Specie in Carcere dove i diritti sono silenziati da astratti ed a volte assurdi, paradossali, “motivi di sicurezza”. Non così scontata, invece è la risposta se in Carcere sopravvive il diritto di “manifestare pacificamente”. Ma come ci possono essere “sudditi” con dei diritti? Si, la risposta è affermativa. Perché i diritti grazie alla Costituzione esistono a prescindere dalla consapevolezza di chi dovrebbe esercitarli. In Carcere si fanno tanti corsi di formazione, ma quasi mai quelli che “informano” ai/sui diritti civili e costituzionali dei detenuti. Meglio, in alcuni rarissimi casi, si sono anche tenuti. Come qui a Catanzaro. Ma non affrontammo il tema del diritto di manifestare, protestare in Carcere. Se si tratta di un diritto che sopravvive anche in seguito ad una condanna penale, se resta inviolabile anche per i condannati, internati e imputati. Tenteremo di dare una risposta in questa circostanza, considerato che si tratta di un argomento che interessa tutte le persone private della libertà. Che hanno paura di rivendicare i propri diritti, in modo pacifico s' intende. Poiché la questione non si pone solo a Catanzaro. Non si pone solo tra i compagni del nostro piano, ma anche tra tanti ergastolani allocati in altri piani. E in altre carceri. Nell' ambito della mobilitazione dello “sciopero collettivo contro l' ergastolo ostativo” diverse associazioni per i diritti dei detenuti hanno denunciato impedimenti alla raccolta firme tra i detenuti (perciò consigliano di farlo tra familiari e amici); la paura dei tanti altri di aderire alla mobilitazione per non incorrere in sanzioni disciplinari. Da un Carcere, un compagno ha scritto: “ molti compagni detenuti hanno paura anche della loro stessa ombra”. Ma alla fine sono riusciti ad accordarsi a rifiutare l “vitto del carrello” e destinare tali alimenti alla caritas. Encomiabile l' idea. Al momento pare stiano manifestando anche Bolzano e Opera. Le firme raccolte sono 35 mila (solo quelle passate dall' ass. Yaraiha Onlus, via Salita Motta, 9- 87100 Cosenza), con l' adesione di: Unione camere penali, Sindacati di base, Rifondazione comunista, 99 Posse ecc. Avere paura per criminali incalliti (almeno sulla carta), non è una novità. Non hanno torto. Infatti, se è una paura infondata in termini di diritto, nella realtà non sempre il diritto riesce ad imporsi e garantirti dalle strumentalizzazioni. E' facile cadere in provocazioni, oppure essere vittime dell' “alterazione dei fatti e motivi” alla base della “protesta” che poi “giustificano” i rapporti disciplinari. Per questi motivi è assolutamente necessario preavvisare le autorità per iscritto sui tempi, forme e motivi della protesta o manifestazione. L' assenza di consapevolezza dei propri diritti da parte dei reclusi, molte volte è stata surrogata dall' intervento del magistrato di sorveglianza del luogo, ai quali bisogna rivolgersi sempre. In questo modo i giudici conquistano importanti spazi di legalità anche tra chi è abituato a violarla. Perché mostrano un “volto” della legge che tutela e non quello che reprime e opprime, che è abituato a vedere chi transita per le patrie galere. Magari questa può essere l' occasione per tentare di dare una risposta che potrà renderci tutti un po' più consapevoli dei nostri diritti e doveri. Il diritto di manifestare liberamente risiede nella libertà di esprimere il proprio pensiero nel quale, per Emmanuel Kant, risiede il fondamento per l' emancipazione dell' uomo, per uscire da quello “stato di minorità” a cui avevano relegato l' uomo secoli di oscurantismo, favorendo quella società guidata dall' alto. La libertà di esprimere il proprio pensiero, è riconosciuta universalmente e si trova posizionata a livello internazionale nell' art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo del 1948 e nell' art. 9 della Convezione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali ( sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950), mentre a livello nazionale la sua più importante espressione si trova all' art. 21 della Costituzione per il quale “ Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, che nella sua lettura combinata con l' art. 2 Cost. (formazioni sociali) e art. 18 Cost. (diritto di riunione) ne permette l' esercizio anche collettivo-visivo. La manifestazione, infatti, è l' espressione di un'opinione apertamente condivisa da un gruppo di persone che riunendosi la dimostrano visivamente ( o sonoramente). Essa può essere sia pro che contro determinate politiche economiche o sociali, ed è un efficace mezzo per la promozione di determinati scopi e di partecipazioni dei cittadini all' organizzazione sociale del Paese. Le manifestazioni possono essere di diversi tipi come: radunarsi per ascoltare un discorso; partecipare ad una marcia, una parata, un corteo che parte da un luogo per arrivare ad un altro; oppure manifestare rumorosamente, come il “cacerolazo” che nel linguaggio ispanico indica una forma di protesta o dissenso che si esprime producendo (con pentole o altro) in spazi pubblici o privati ( finestre, balconi, giardini) senza necessità di assembramenti o cortei, e pertanto non necessita di alcuna comunicazione, meglio “ Preavviso di pubblica manifestazione” alle autorità di pubblica sicurezza, come invece, richiedono, una marcia, un corteo in Italia-. Il cacerolazo (come la “battitura” fatta in Carcere), è una forma di manifestazione molto praticata in Sud America ( note quelle di Capodanno 2004 a Buonos Aires; degli studenti cileni del 2011 o quella contro Nicolas Maduro a Caracas nel 2013). Per le sue caratteristiche, disponibilità degli strumenti e di partecipazione, questa forma di protesta si presta ad avere un' adesione numerosa, anche perché non richiede uno spostamento fisico ( può avvenire dal balcone di casa) ed in tal caso può superare anche eventuali divieti delle Autorità pubbliche ad assembramenti, marce, cortei. Si è scritto del Preavviso di pubblica manifestazione alle Autorità di pubblica sicurezza, esso è un atto previsto per manifestare pubblicamente in Italia dall' art. 18 del T. U. L. P. S. N. 773/1931, che richiede sia indirizzato alla Questura o Prefettura del luogo dove si vuole svolgere la manifestazione con data, luogo, forma e motivi della manifestazione; alle stesse autorità è poi prevista la Notifica di volantinaggio ai sensi della L. 374/1939 (nel caso di volantinaggio); e la Richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico indirizzata al Comune o Municipalità interessate. Il Questore ha facoltà di imporre delle prescrizioni ma giustificate e motivate per motivi di ordine pubblico. Il mancato rispetto di tali prescrizioni non ha rilevanza penale, è infatti prevista solo una sanzione amministrativa di 516,00 euro. Non è previsto un reato specifico per i comportamenti tenuti durante la manifestazione, eccetto per il divieto di travisare il viso, impedendo l' identificazione. Allo stesso modo sono vietati l' uso o possesso di armi, il danneggiamento di beni privati o pubblici o altri atti di violenza, punibili penalmente. La manifestazione deve avere scopi ritenuti legittimi dall' ordinamento. Questo è il perimetro entro il quale può manifestare liberamente il cittadino. Tanto in premessa bisognerà ora accertare se il cittadino condannato o detenuto o internato continua ad avere tale diritto in prigione ovvero ne sia privato in seguito alla perdita della libertà personale. A tal proposito la Corte costituzionale (ex multis, nn. 266/2009, 26/1999), ha affermato che la persona detenuta resta titolare di diritti incomprimibili. L' idea che la restrizione della libertà personale possa comportante il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all' organizzazione penitenziaria è estranea al nostro ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona e dei suoi diritti. Da tanto ne discende che il cittadino condannato, imputato o internato conserva gli stessi diritti del cittadino non soggetto a restrizioni della libertà personale, riguardo a tutti quei diritti e facoltà non incise dalla condanna o dal provvedimento limitativo della libertà personale. In forza del principio di libertà negativa ( è permesso fare tutto quello che non è espressamente vietato) e di libertà positiva ( lo stato deve garantire l' esercizio dei diritti) il cittadino italiano ( e l' uomo in quanto tale), gode di un regime di libertà che preesiste allo Stato che “ si limita a riconoscere e garantire” come diritti inviolabili dell' uomo (2 Cost.). Tali libertà possono essere limitate solo nel rispetto della doppia riserva di legge e giurisdizione, nei soli casi previsti dalla legge e con atto motivato all' autorità giudiziaria competente. Non può esservi un divieto generalizzato a “manifestare”. E infatti non esiste. L' ordinamento penitenziario nei Principi Direttivi, all' art.1 comma terzo conferma il principio di libertà negativa, stabilendo: “non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette ( ordine e disciplina) o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari”. Tradotto, nel nostro esame, non possono essere posti divieti o impedimenti ad una manifestazione pacifica dichiarata che si svolge ordinatamente, per scopi legittimi. Sotto il profilo disciplinare poi, l' ordinamento penitenziario vieta e sanziona, solo quelle condotte tipizzate dal Legislatore( artt. 38.1 OP e 77 Reg.Est). Poiché all' articolo 38.1 OP è stabilito: “ I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione del regolamento”. E tra le infrazioni ex art. 77 DPR 230/2000 le uniche fattispecie che in qualche modo possono rilevare alla presente analisi, sono quelle previste al primo comma ai numeri “ 18) partecipazione a disordini o sommosse” e “19) promozione di disordini o sommosse”, previste dal Legislatore per fronteggiare i casi di rivolte che animarono le carceri negli anni 70. E delle quali se ne conserva solo un lontano ricordo. Fattispecie queste ultime nelle quali non possono farsi sussumere i casi di manifestazioni o proteste pacifiche senza danni a persone, beni mobili, immobili privati o pubblici. Pertanto possiamo concludere (salvo l' imponderabile) che il diritto di manifestare pacificamente, in forma individuale o collettiva, è riconosciuto anche al cittadino privato della libertà personale (condannato, imputato o internato). Secondo il tipo di manifestazione è poi necessario anche al detenuto di Preavvisare della manifestazione/protesta le autorità penitenziarie, in forma scritta con l' indicazione delle,modalità, tempi, forme e motivi. In specie se si trattasse di “occupare” un determinato luogo (es. Fermata ai passeggi), ovvero in caso di “sciopero dei lavoranti” per non creare disservizi. Ed in caso attenersi alle prescrizioni stabilite dall' Autorità penitenziaria. Allo stesso modo nel caso della “battitura” ovvero il “rifiuto del cibo del carrello dell' Amministrazione” o “sciopero della fame” o “raccolte firme”, è opportuno preavvisare le Autorità penitenziarie, anche per avere quella collaborazione dalle Stesse ( principio di libertà positiva) e visibilità che con le manifestazioni si tende a ottenere per lamentare disuguaglianze, lesioni dei diritti o per sostenere determinate iniziative private, parlamentari o governative. La partecipazione attiva dei detenuti alle iniziative che contribuiscono all' ampliamento delle libertà, dei diritti civili, è un merito. E' un segno di adesione ai valori ordinamentali dello Stato, che rappresenta essa stessa un' evoluzione comportamentale, una maturazione psico-etico-sociale del condannato, a cui le Istituzioni Penitenziarie, giudiziarie e la stessa Società civile teleologicamente e coralmente sono volte con l' azione rieducativa- trattamentale. Catanzaro, giugno 2016 (Claudio Conte)