Cercando il Carcere nella Costituzione (*) Tra grovigli di circolari: viaggio nei circuiti di Alta Sicurezza d'Italia.

Sandra Berardi Carcere, tossicodipendenze e ostatività. Lisa Sorrentino La prigione: non si tratta di riformarla ma di estinguerla. Elisabetta Della Corte La fase storica e politica che stiamo attraversando impone una riflessione adeguata che metta in discussione il paradigma securitario che, dal secondo dopo guerra in poi, ha assunto centralità economica nella governace globale dilatandosi nel discorso pubblico in misura inversamente proporzionale alla contrazione delle garanzie sociali, necessarie al raggiungimento del benessere e della sicurezza di una comunità. Il significato della parola “sicurezza” dalle origini ai giorni nostri, nel mercato politico mondiale è stato modificato e plasmato a seconda delle occorrenze; dalla sicurezza intesa quale protezione e benessere individuali e collettivi, con l'aumentare della crisi economica e del divario sociale, l'accento è stato spostato sul piano dell'ordine pubblico producendo periodicamente “nuove emergenze”, leggi speciali e, in tempi più recenti, i c.d.

Cercando il Carcere nella Costituzione (*) Tra grovigli di circolari: viaggio nei circuiti di Alta Sicurezza d'Italia. Sandra Berardi Carcere, tossicodipendenze e ostatività. Lisa Sorrentino La prigione: non si tratta di riformarla ma di estinguerla. Elisabetta Della Corte La fase storica e politica che stiamo attraversando impone una riflessione adeguata che metta in discussione il paradigma securitario che, dal secondo dopo guerra in poi, ha assunto centralità economica nella governace globale dilatandosi nel discorso pubblico in misura inversamente proporzionale alla contrazione delle garanzie sociali, necessarie al raggiungimento del benessere e della sicurezza di una comunità. Il significato della parola “sicurezza” dalle origini ai giorni nostri, nel mercato politico mondiale è stato modificato e plasmato a seconda delle occorrenze; dalla sicurezza intesa quale protezione e benessere individuali e collettivi, con l'aumentare della crisi economica e del divario sociale, l'accento è stato spostato sul piano dell'ordine pubblico producendo periodicamente “nuove emergenze”, leggi speciali e, in tempi più recenti, i c.d. “pacchetti sicurezza” che profilano le nuove -e ben determinate- “tipologie criminali”, sospendono lo stato di diritto e vanno ad alimentare la fabbrica penale e penitenziaria. In questo breve e affatto esaustivo lavoro, si è cercato di analizzare alcuni particolari dispositivi che mettono tra parentesi i diritti inviolabili dell'uomo e i dettati costituzionali, in un'ottica securitaria che non corrisponde affatto alla sicurezza sociale né alla prevenzione del crimine. Proveremo, invece, a far emergere come l'apparato penale e penitenziario sia stato adattato alle esigenze di mercato e di governo dell'insicurezza sociale costruendo attorno ad emergenze artatamente propagandate, una serie di dispositivi che ben poco hanno a che fare con l'art. 27 della Costituzione il cui unico obiettivo è mettere al centro dell'azione punitiva, che non contempla la reclusione né lo sfruttamento della manodopera, il recupero dell'individuo. Infine l'invito ad una riflessione collettiva sul senso del Carcere oggi: è veramente necessario col carico di barbarie, mostrificazione e disumanità che genera? Yairaiha Onlus Tra grovigli di circolari: viaggio nei circuiti di Alta Sicurezza d'Italia Sandra Berardi Negli ultimi tre anni, assieme all'on. Eleonora Forenza, abbiamo avviato un percorso conoscitivo delle condizioni di detenzione dei prigionieri assegnati alle sezioni di Alta Sicurezza, suddivise in sottocircuiti denominati 41bis, AS1, AS2 e AS3, e situate in alcuni istituti penitenziari1. Gli istituti ispezionati alla data di chiusura del presente lavoro sono: Bari, Spoleto, Sulmona, Parma, Arghillà, Rebibbia NC, Siano, Milano Opera e Voghera2. L'attenzione maggiore è stata posta alle condizioni di detenzione nelle sezioni di Alta Sicurezza per constatare quanto segnalato dai detenuti che si rivolgono all'Associazione Yairaiha e all'ufficio parlamentare. Una lettura sommaria derubricherebbe a semplici lamentele questioni che invece, incardinate e srotolate nel labirinto di norme (su tutte il 4bis dell'ordinamento penitenziario e la L. 279/2002(3) e contraddittorie disposizioni amministrative che regolano il sistema carcerario, narrano dell'arbitrarietà, dell'illegittimità e, perché no? Dell'incostituzionalità dei circuiti oggi denominati di Alta Sicurezza che comprendono le sezioni di 41bis e i circuiti di AS1 e AS2 (ex Elevato Indice di Vigilanza) e AS3. Per trovare il bandolo della matassa I circuiti ex EIV sono stati istituiti con circolare DAP n. 3479 del 9.7.1998 con l'obiettivo di separare i detenuti di particolare spessore criminale e gli ex 41bis dai detenuti di alta e media sicurezza. A seguito di diversi pronunciamenti della Corte europea4 e di seguenti atti di sindacato ispettivo e interrogazioni parlamentari5 il DAP, con la circolare 3619/6069 del 21 aprile 2009, riformula la denominazione dei circuiti EIV suddividendo l'Alta Sicurezza in tre sottocircuiti e assegnando gli ex EIV ai circuiti AS1 e AS2, per “superare la sua denominazione foriera di fraintendimenti, evitando che essa possa far pensare, sia pure solo in via teorica ad osservatori esterni, ad una condizione maggiormente afflittiva”, ribadendo al tempo stesso che “La gestione dei detenuti ed internati che, allo stato, sono inseriti nel circuito E.I.V. Per le ragioni esposte, continuerà ad essere di esclusiva competenza dipartimentale. Continuerà per tanto ad essere onere delle direzioni segnalare il comportamento di tali detenuti ed internati, che verranno di conseguenza gestiti dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento.6” Con un artificio linguistico, quindi, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aggira la sentenza della Corte europea, lasciando intatto il dispositivo discriminatorio dei circuiti ex EIV per cui l'Italia era stata condannata. Nella circolare di riforma del 2009 viene richiamata la contraddittoria7 circolare DAP n. 20/2007 che da un lato stabilisce l'imprescindibilità dal dettato costituzionale della pena (rieducazione e trattamento non contrario al senso di umanità) mentre, dall'altro mette tra parentesi la Costituzione e determina l'esclusione dal “trattamento” e dai benefici penitenziari i detenuti classificati “socialmente pericolosi” e pertanto collocati in Alta Sicurezza, condannati per i delitti di cui al 416bis, 291ter, 575, 628 terzo c. 629 sec. C., 609 bis, quater, e octies del c.p. E 73 del DPR 309/1990, e in base a quanto disposto dall'art. 4bis O.P., ad eccezione di chi collabora con la giustizia ai sensi dell'art. 58ter OP e/o dell'art. 16-nonies L.82/91. Sia la circolare del 2007, sia quella del 2009, nonostante la sentenza della Corte europea sopra richiamata, ribadiscono che la gestione dei detenuti assegnati a tali circuiti rimane di competenza del DAP (organo amministrativo) in stretta collaborazione con le Direzioni distrettuali antimafia (organi investigativi), in aperta violazione della Costituzione, della legge penitenziaria e delle convenzioni internazionali. Nel labirinto Senza la puntuale e preziosa corrispondenza, corredata da atti attestanti il labirinto giuridico creato dalla sovrapposizione di diverse leggi e circolari che violano sistematicamente la gerarchia delle fonti, non sarebbe stato possibile risalire ai meccanismi che determinano l'ostatività nel limbo dell'Alta sicurezza. Attraverso le ispezioni parlamentari, preziosissimo strumento di inchiesta oggi pressoché dimenticato, si possono toccare con mano gli effetti del c.d. “trattamento differenziato” sui detenuti. La condizione cui sono relegate le persone detenute nelle sezioni di Alta Sicurezza è lontanissima dal dettato Costituzionale dell'art. 27 e dalle convenzioni internazionali. Se il compito dell'istituzione carceraria è quello di rieducare chi ha commesso un reato, di restituirlo al futuro consapevole degli errori commessi, di ricucire lo strappo con la società, si può tranquillamente affermare che in Italia questa istituzione ha fallito. Migliaia di persone in attesa forzata senza prospettiva alcuna, in uno stato di totale alienazione. Nessuna speranza per il futuro, in particolar modo per chi non ha un fine pena: gli ergastolani8. E fu proprio il “diritto alla speranza” negato che, nel 2013, portò la Corte europea a condannare l'Inghilterra per averlo violato e negato9, attraverso un dispositivo di ostatività molto simile a quello italiano10. I circuiti penitenziari regolati dal 4bis OP e dal groviglio delle successive leggi, circolari presidenziali, ministeriali e dipartimentali, li potremmo raffigurare come un gigantesco gioco dell'oca dove il rischio di non arrivare mai alla casella 63 è elevato. Quello che abbiamo riscontrato sono le gravissime carenze sanitarie che, in alcuni casi, hanno determinato –e determinano- la morte delle persone costrette a scontare la condanna in strutture che dovrebbero porre alla base della propria mission il rispetto della Costituzione e delle Leggi che chi ha commesso un reato ha violato. E il diritto alla salute dovrebbe essere universalmente garantito a tutti e tutte senza distinzione alcuna. Ma nei circuiti di Alta Sicurezza si diventa ostativi anche al diritto alla salute. Abbiamo ascoltato e annotato le storie di persone visibilmente sofferenti fisicamente e psicologicamente, tossicodipendenti cui è preclusa la possibilità delle strutture di recupero, confuse da massicce dosi di psicofarmaci, che non sanno se e quando potranno curarsi, che non sanno più a chi rivolgere istanze e reclami perché sembra cadere tutto nel vuoto. Relazione di sintesi che non vengono chiuse da decenni, magistratura di sorveglianza che non risponde, impossibilità ad ottenere permessi, diritto allo studio ostacolato, trasferimenti inspiegabili con conseguente interruzione dei, seppur minimi, percorsi intrapresi in precedenza. Per chi è detenuto in questi circuiti le uniche attività consentite sono il passeggio o, in alternativa, la saletta per due ore al giorno. Il resto del tempo è alienazione e inazione per ben 22 ore al giorno. Nessuna attività trattamentale, nessuna attività formativa, i percorsi di studio sono sistematicamente negati o, laddove concessi, ostacolati. Il magistrato di sorveglianza, largamente assente, si è trasformato in giudice di quarto grado, abdicando il proprio ruolo di garanzia sull'esecuzione penale allo spirito giustizialista che ha infettato la società e messo tra parentesi Costituzione e diritti umani. L'area educativa, programmaticamente carente (l'80% delle risorse attribuite al dipartimento penitenziario è diretto ai reparti di polizia penitenziaria e sicurezza), nonostante gli sforzi, non riesce ad assolvere al proprio compito. Uno dei leit motiv di tutte le ispezioni sin qui fatte, è la mancata chiusura delle relazioni di sintesi per i detenuti in Alta Sicurezza senza la quale è persino inutile chiedere un permesso di necessità (teoricamente riconosciuto anche ai detenuti in regime di 41bis (11)). Da qui ne deriva il prolungamento spropositato della permanenza nei circuiti di alta sicurezza. Fornire asetticamente i numeri (12) dei condannati, dei giudicabili, degli ergastolani, dei tossicodipendenti, dei malati psichici, restituendo dati statistici già presenti dettagliatamente sul sito del DAP, non renderebbe l'istantanea di una mano in cancrena causata da un intervento sommario e dalla convalescenza in cameroni da 6 in assenza di adeguate condizioni igieniche; non renderebbero l'angoscia di un padre che non è preoccupato per l'imminente intervento oncologico che dovrà affrontare ma pensa alla sua bambina, nata con una malformazione al cuore, che non può affrontare il viaggio dalla Calabria a Milano, e che prima “quando dipendeva dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari”, era autorizzato ad andare a trovare ed ora non più perché “dipende da quello di Milano”, e il suo orientamento è diverso”(13); non restituirei l'ansia di un uomo che perde il respiro nel sonno e da due mesi aspetta che il nucleo di valutazione decida se autorizzare o meno la maschera per l'ossigeno; non si riuscirebbe ad immaginare un uomo al 19° intervento oncologico, costretto su una branda della sez. 41bis nonostante i sanitari ne chiedano la sospensione della pena per motivi di salute e il parere della direzione del Carcere sia favorevole: dipende dal Ministero; non restituirei il ricordo commosso che i compagni di cella ci hanno donato di un uomo14 lasciato morire tra dolori lancinanti a cui i sanitari del Carcere, “a vista”, avevano diagnosticato coliche renali, mentre aveva tutti gli organi in metastasi, e la cura prescritta consisteva in una “partita a briscola che passava tutto” o una tachipirina. Ad agosto 2017 gli avevano diagnosticato sei mesi di vita. La pena gli viene immediatamente sospesa. Un mese dopo, il 29 settembre il funerale. Aveva 48 anni. Si chiamava Francesco M. E non figura nelle statistiche dei morti in Carcere. Il cappio dell'ostatività Dal momento che una persona viene condannata ad una pena definitiva, viene presa in carico dall'amministrazione penitenziaria e gli organi deputati a svolgere l'osservazione scientifica (art. 28 del DPR 230/2000, regolamento di esecuzione penitenziaria) per valutare i cambiamenti maturati in fase di esecuzione della pena di norma sono: équipe di osservazione e trattamento, indicata all'art. 29 c. 2 del regolamento, e il Gruppo di Osservazione e Trattamento (istituito con circolare del 9/10/2003 sulle aree educative). La metodologia da utilizzare per l'osservazione scientifica è definita all'art. 27. Gli elementi che dovrebbero determinare la progressiva fuoriuscita dal circuito penitenziario sono dati da una serie di fattori: comportamento intramurario, partecipazione alle attività rieducative, ravvedimento in merito alle condotte devianti e ai percorsi criminali. Nel caso specifico di detenuti “classificati” A.S., quindi condannati perché appartenenti ad organizzazioni criminali, eversive o terroristiche, il regolamento non vale più perché si è automaticamente esclusi a priori dalle attività e dai benefici. Si assume la qualifica di “ostativi”. L'esclusione dalle attività e dai benefici, e quindi dalla possibilità concreta di intraprendere un percorso qualitativamente efficace, nel rispetto delle finalità rieducative della pena, determina un processo di “cristallizzazione” della personalità del recluso che rimane ferma per sempre al momento della condanna. Anche dopo il Carcere. Una pena così concepita serve solo a recludere le persone senza prospettargli null'altro che di “pagare” il proprio reato alla società con l'annullamento psico-fisico e l'ozio forzato tra ferro e cemento. Nessun accompagnamento alla compren114 sione del male commesso, al “ravvedimento”, nessuna utilità ne “retribuzione” verso le vittime di reato, nessun paracadute sociale all'eventuale uscita dal Carcere. Gli unici elementi che possono far sperare nella fuoriuscita dai circuiti di Alta Sicurezza (declassificazione) e, di conseguenza, l'accesso ai benefici penitenziari (o superamento dell'ostatività), specialmente per i condannati all'ergastolo, sono determinati esclusivamente dalla possibilità di riuscire a vedersi riconosciuta la c.d. “inesigibilità della collaborazione”(15), dimostrando la rescissione di ogni collegamento con le organizzazioni di cui si faceva parte, oppure dal ricatto della “collaborazione totale” con la giustizia, mettendo qualcun altro al proprio posto e i familiari in pericolo. In assenza di una normativa organica in materia penitenziaria, muoversi tra le innumerevoli leggi, decreti presidenziali e ministeriali, circolari e disposizioni dell'ultima ora (non sempre in linea con la Costituzione) è diventato, oramai, un vero e proprio percorso a ostacoli esasperato dall'eccesso di potere discrezionale delle singole direzioni, dei singoli magistrati di sorveglianza e degli organi investigativi il cui parere è vincolante e spesso è frutto di “copia e incolla” da un fascicolo all'altro piuttosto che verifica, oggettiva e soggettiva, dell'attualità dei collegamenti con le organizzazioni cui appartenevano. Trovare l'uscita Nell'ultimo anno la Corte Costituzionale (16), la Corte di Cassazione(17) e la Corte europea dei diritti umani (18) hanno emesso importanti sentenze e pronunciamenti che scalfiscono la sacralità del 4bis OP e ne ridisegnano i confini che non possono travalicare quelli dati dalla Costituzione della Repubblica. Nelle due recenti sentenze richiamate alla nota 17, la Cassazione ribadisce che la collaborazione con la giustizia deve essere resa spontaneamente e non richiesta dagli organi investigativi; che l'inesigibilità della collaborazione deve verificarsi sui reati per cui si è già riportata condanna e non richiesta dagli investigatori su altre, generiche e pretestuose, inchieste in atto, offrendo una chiarissima distinzione tra la collaborazione totale e l'inesigibilità della collaborazione; infine gli ermellini ribadiscono alla magistratura di sorveglianza il proprio ruolo che è quello di esprimere una valutazione sui fatti ostativi in fase di esecuzione della pena oggetto del procedimento di sorveglianza e non su altre ipotesi di reato sulle quali non ha alcuna competenza. La Suprema Corte di Cassazione (19) ha avuto finanche il coraggio di sollevare dubbi di costituzionalità sul 4bis co. 1 nella parte in cui non prevede la possibilità di accesso ai benefici penitenziari, in questo caso sulla richiesta di un permesso premio avanzata da un ergastolano in assenza del requisito della collaborazione o della collaborazione impossibile, la Cassazione ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” perché “non solo viola l'articolo 27 della Costituzione, ma anche le recenti sentenze della Corte Europea dei diritti umani”, secondo cui – nei casi di condanna all'ergastolo – l'assenza di strumenti giuridici certi – che possano portare dopo almeno 25 anni, e valorizzando il percorso rieducativo del detenuto, a un riesame della condanna e dunque alla libertà del detenuto – concretizza la violazione dell'articolo 3 della Cedu”. Altro aspetto importante che viene sottolineato dai giudici della Cassazione è “che la volontà di non collaborare con la giustizia non coincida sempre con la volontà di rimanere collegati con la criminalità organizzata di appartenenza, ma con la volontà di difendere la propria incolumità e dei propri familiari o con l'evidente difficoltà morale di dover accusare un proprio congiunto. Quindi, – visti gli artt. 3 e 27 della Costituzione – ha dichiarato fondato il ricorso, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale”. Inoltre ci sono due ricorsi dichiarati ricevibili dalla Cedu (Viola e Ruggieri) che, se dovessero concludersi positivamente, potrebbero contribuire a ridefinire i perimetri costituzionali dell'esecuzione penale ai sensi del famigerato 4bis. Note a margine In Italia l'emergenzialismo elevato a sistema, ha prodotto, e continua a produrre, una ipetrofia della legislazione penale e penitenziaria, in nome di surrettizie emergenze criminali artatamente alimentate. A sostegno di quanto affermato si possono analizzare i dati relativi ai fenomeni criminali disponibili sul sito della Direzione Investigativa Antimafia (20). Seppur impensabile affrontare in questa sede una analisi approfondita di questo aspetto strettamente correlato alla massimizzazione delle politiche penali, invito chi legge a confrontare i dati e a porsi qualche domanda in merito alla effettiva funzione dei dispositivi coercitivi e punitivi sin qua affrontati. Due sono, a mio avviso, i dati e i quesiti che emergono con forza: il primo sulla pretesa funzione ed efficacia del regime di 41bis mentre, il secondo, fa emergere chiaramente il paradigma securitario e penalistico che i governi hanno assunto negli ultimi venti anni. Ulteriormente questi dati dovranno essere letti nel quadro più generale delle politiche sociali ed economiche. Gli elementi che emergono sono molteplici: a fronte di un calo sostanziale della quantità e qualità dei reati abbiamo un inasprimento delle pene ed un aumento delle fattispecie di reati. 1) Molte persone, presunti “capi” di organizzazioni, si trovano in 41bis da circa 25 anni mentre nelle relazioni della DIA risultano ancora essere al comando del proprio gruppo criminale. Da questa riflessione la prima domanda: se il 41bis serve ad interrompere i collegamenti con i gruppi di appartenenza e ad evitare che i “capi” impartiscano ordini, com'è possibile che questi continuino a farlo nonostante il 41bis? 2) se i reati comuni sono in calo e il potere militare della criminalità organizzata è stato pressoché annientato, perché si continuano ad ampliare e moltiplicare le fattispecie penali, ad inasprire i regimi penitenziari e a voler costruire nuove carceri? Ai posteri l'ardua sentenza Il Carcere è lo specchio dei tempi che stiamo vivendo. Degrado e abbandono, indifferenza ed emarginazione. Alienazione. Dentro come fuori. Le responsabilità sono sistemiche ma non si riesce ad individuare chi, tra i tanti attori coinvolti nella farraginosa macchina penale, se ne debba assumere onere e responsabilità. Uno scaricabarile. L'umanità reclusa è stata trasformata in numeri da cancellare, assieme all'art. 27 svuotato, oramai, del suo onere a garanzia e tutela della dignità anche di coloro che sbagliano. Le leggi sono state immaginate e concepite per superare la vendetta individuale di fronte ai torti subìti; alle pene, attenzione, non al Carcere, nelle intenzioni dei padri costituenti è stato dato il compito ri-educare le persone che i torti hanno commesso. Un compito difficile quello che l'articolo 27 (21) la Costituzione assegna allo Stato perché deve non solo dare gli strumenti per il superamento della mentalità deviante, ma deve anche, e soprattutto, rimuovere gli ostacoli sociali, economici e culturali che hanno permesso la devianza (22). Leggiamola la Costituzione, scopriremo che… il Carcere non è previsto. In nessun articolo. Carcere, tossicodipendenze e ostatività Lisa Sorrentino La grave carenza e soprattutto l'inadeguatezza dei servizi assistenziali sono il prodotto di scelte di potere estremamente precise. Il fallimento delle politiche di risocializzazione genera, infatti, un fenomeno di proliferazione della repressione penale di tipo forte e contestualmente porta a rivalutare le esigenze di difesa sociale su cui da sempre hanno tratto linfa vitale le legislazioni di emergenza che diventano, inevitabilmente, la risposta migliore alle diverse situazioni di allarme sociale. Attraverso questo meccanismo ben calcolato, il sistema penitenziario è legittimato ad attuare metodiche fortemente coercitive ed antisociali per eliminare dall'ordinaria vita sociale un segmento consistente di persone che possono potenzialmente generare dei problemi. Così facendo, in altri termini, si appagano i bisogni emotivi di una società indotta a credere nella repressione come unica soluzione possibile. Del resto, non è un mistero che il passaggio storico verso sistemi punitivi razionali e certi si sia da tempo palesato come un percorso obbligato, studiato e sperimentato ai soli fini della conservazione del potere. In questo senso, tutto è necessariamente funzionale ad accentuare le funzioni di controllo a discapito di quelle finalizzate ad un adeguato reinserimento sociale. Non vi è da stupirsi, difatti, se i rapporti delle amministrazioni penitenziarie continuino ad essere una burocratica raccolta di dati che si guardano bene dall'indagare su quanti abusi ci sono nelle nostre carceri, su quali e quante sindromi psichiche e fisiche di “prigionizzazione” vengono riscontrate nelle infermerie dei penitenziari. Limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 14.706 dei 57.608 detenuti al 31/12/2017 sono tossicodipendenti. Il 25,53% del totale (23). A ciò si aggiunge che tra i detenuti si segnalano tassi di consumo di stupefacenti nell'arco della vita più alti di quelli riscontrati tra la popolazione generale e modelli di consumo molto più dannosi (24). Purtroppo dai dati ufficiali sappiamo poco di più ma da un'analisi critica delle statistiche riportate è evidente la diretta correlazione esistente tra gli elevati tassi di cancerizzazione e i crescenti processi di criminalizzazione e di repressione che accompagnano le modifiche del quadro normativo di riferimento. Continuando a mantenere alto l'impatto penale nei confronti dei reati di droga si è reso,di fatto, fallimentare il riscorso alle alternative terapeutiche prospettate dall'ordinamento penitenziario. Le alternative così come prospettate non hanno mai avuto un vero e proprio effetto deflattivo sul Carcere ma hanno solo contribuito a rafforzare la perversa spirale Carcere, controllo e contenimento. In questo modo il concetto di rieducazione è stato di fatto smascherato del suo valore idealistico e si è palesato come strumento utile a legittimare la privazione della libertà. Al dramma-della-droga la comunità terapeutica ha dato una risposta ineccepibile. Partendo dal presupposto che il consumatore di droghe (anzi, di droga), fin tanto che non sarà completamente disintossicato, sarà privo di soggettività e quindi di diritti, sarà trattato come una non-persona, così come tradizionalmente è stato considerato il malato di mente (25). Sull'onda del dramma della droga, si reintroduce nel dibattito la necessità di un'istituzione totale a carattere coercitivo. Difatti, i programmi terapeutici alternativi al Carcere, continuano ancora oggi, il più delle volte, a relegare il tossico – detenuto all'interno di un elemento morale in cui si trova in conflitto con se stesso e con quanto lo circonda, all'interno di un ambiente in cui, lungi dall'essere protetto, sarà conservato in una perenne inquietudine, minacciato dalla Legge e dalla Colpa (26). L'interesse e la lotta di chi rivendica il rispetto della dignità della persona come valore fondante ha, nella relazione tossicodipendenze-Carcere, una serie di obiettivi tra loro correlati. Diventa preminente continuare a rivendicare l'inadeguatezza delle istituzioni totali sulla base dell'indiscusso paradigma della dipendenza come malattia, mantenendo alta l'attenzione verso i programmi terapeutico –correzionali di sistema. In ultimo, ma non per importanza, il difficile obiettivo di riuscire a garantire per tutti i detenuti con problemi di tossicodipendenza la medesima possibilità di appellarsi all'inviolabilità dell'art. 32 della nostra Costituzione e di esercitare con dignità il proprio diritto alla salute. Chi si è macchiato di quei delitti elencati nell'ordinamento penitenziario all'art. 4 bis rischia, difatti, di assistere impotente ad un abuso istituzionalizzato. Il tossicodipendente “socialmente pericoloso”, non ha riconosciuta la stessa possibilità di usufruire di un programma di recupero presso una comunità terapeutica (27). Il carattere ostativo del titolo di reato costituisce una vera e propria presunzione assoluta prevista dal legislatore che ha ritenuto a priori che per determinate ipotesi criminose ricorrano “presuntivamente” sempre e comunque esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La prigione: non si tratta di riformarla ma di estinguerla Elisabetta Della Corte Come si può immaginare, chi intende avviare un lavoro di ricerca sulle condizioni carcerarie e in particolare sul tema del lavoro carcerario s'imbatterà in una serie di difficoltà e d'inevitabili lacune conoscitive; troverà dati quantitativi non sempre attendibili e poche ricerche qualitative su aspetti centrali, come l'alienazione, che includano le testimonianze dei detenuti. Le difficoltà dell'esperienza carceraria di migliaia di persone, la disumana condizione di reclusi, di rado esce dai margini dell'interesse e del discorso pubblico e quando ciò accade, quando si rompe la soglia dell'invisibilizzazione, è per casi che destano clamore per la loro brutalità- come è avvenuto, ad esempio, di recente, con il caso di Stefano Cucchi, morto per i pestaggi subiti dalle guardie penitenziarie. Spiega, infatti, Angela Davis nel suo libro Aboliamo le Prigioni?, un testo che ha fatto scuola sul tema spinoso del Carcere e la necessità di abolirlo- considerandolo obsoleto - così come accade oramai per vecchie pratiche del passato oggi quasi del tutto scomparse, si pensi alla pena di morte o allo schiavismo. La Davis analizza le trasformazioni del sistema penitenziario dall'Illuminismo, con quel radicarsi di un'apparente naturalezza del Carcere cosa che rende ''estremamente difficile immaginare di poterne fare a meno''. … Il Carcere… è considerato un elemento inevitabile e permanente della nostra vita sociale. I più rimangono sorpresi nel sentire che anche il movimento per l'abolizione delle prigioni ha una lunga storia, risalente addirittura alla comparsa del Carcere come principale forma di punizione... Molti sono già arrivati alla conclusione che la pena di morte è una forma antiquata di punizione che viola i principi basilari dei diritti umani. Penso che sia venuto il momento di incoraggiare un dibattito analogo sul Carcere''. ''Le prigioni sono diventate buchi neri in cui vengono depositati i detriti del capitalismo contemporaneo''. Ed anche per questo che, analizzando l'andamento crescente della ''popolazione carceraria'', la Davis, così come altri autori, ad esempio Loic Waquant28, focalizza l'attenzione sulle correlazioni tra le trasformazioni del sistema capitalistico e quello carcerario; la deindustrializzazione dell'economia degli anni '80 e l'aumento delle carceri e dei detenuti sotto la presidenza Reagan in America. ''L'incarcerazione in massa- spiega la Davis, genera profitti divorando al tempo stesso il patrimonio pubblico, e tende perciò a riprodurre proprio quelle condizioni che portano la gente in prigione''(p.23). In sintesi, l'espansione del sistema penitenziario va analizzato all'interno dei processi di trasformazione economico-politiche, la mutazione del welfare in workfare, i cambiamenti del mercato del lavoro, l'aumento della povertà e degli esclusi, infine l'assottigliarsi delle misure di contrasto alla povertà. L'espansione del sistema carcerario in Italia Il governo neoliberale ''dell'insicurezza sociale'', dagli anni '70 in poi del secolo scorso, non solo in Italia, ha prodotto un numero crescente di detenuti. Brevemente riportiamo pochi dati che possono essere utili per inquadrare a grandi linee di cosa si compone oggi l'apparato ''carcerario-industriale'' del nostro paese. Stando alle informazioni fornite dal Ministero della Giustizia (31 agosto 2018) in una rete di 190 strutture penitenziarie sono recluse 59.803 persone (tra queste 20.189 sono migranti e 2.585 donne), quasi 9000 in più rispetto ai posti disponibili, cosa che rende le condizioni di vita degradanti. Già 2009, proprio perché il sovraffollamento costringeva i detenuti a vivere in condizioni disumane e degradanti,la Corte Europea,dopo il ricorso di Izet Sulejmonovic29 recluso a Rebibbia, ha sanzionato l'Italia per la violazione al divieto di usare ''trattamenti inumani e degradanti''; nel 2013, di nuovo, con la sentenza Torreggiani, La Corte Europea ha, ancora una volta, condannato il governo italiano per il mancato rispetto della dignità umana, ed in particolare per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Negli ultimi dieci anni sono morte nelle carceri italiane 2.899 persone, la metà di questi morti si sono tolti la vita impiccandosi (Rapporto Antigone30). I costi dell'apparato industriale carcerario Il Carcere ci costa, stando ai dati del bilancio preventivo per il 2018, 2.9miliardi di euro, di cui l'80% assorbito dalle spese per il personale penitenziario e civile. Se si divide la spesa annuale, di poco meno di tre miliardi, per il numero di detenuti si arriverebbe ad una spesa giornaliera di circa 300 euro, così come sosteneva Salvini, ma i dati a disposizione sono scivolosi, altre fonti stimano 137 euro giornalieri (Associazione Antigone) e se si guarda ai dati del 2013 del Ministero della Giustizia, la spesa giornaliera di sostentamento era meno di 10 euro al giorno per detenuto. In sintesi a fronte di una spesa consistente sono poche le risorse che direttamente riguardano i detenuti, la maggior parte, infatti, copre le spese per il servizio di sorveglianza delle guardie carcerarie. La rete della produzione carceraria In Italia, come si accennava,la popolazione carceraria è distribuita in circa 190 strutture che