IL SEGUENTE APPELLO, FINO AD OGGI, E' STATO INVIATO AL CPT DAI DETENUTI DI MILANO-OPERA, VOGHERA, CATANZARO, PARMA, MASSAMA, ROSSANO, SALUZZO, LIVORNO, SPOLETO AFFINCHE' IL CPT SI ESPRIMA SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ERGASTOLO OSTATIVO Al Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti Strasburgo Palazzo d'Europa Al Presidente del Comitato Mykola Gnatovskyy Al Segretario Esecutivo Jeroen Schokkenbroek e p.c.
A tutti i membri del Comitato Ergastolani “Ostativi” del Carcere di ITALIA Oggetto: Ergastolo Ostativo, ovvero non pena di morte ma pena fino alla morte. Illustrissimo Comitato, noi sottoscritti detenuti, attualmente ristretti nel Carcere italiano di.................................... E condannati alla pena dell'ergastolo “ostativo” (ergastolo senza possibilità di riesame della pena), intendiamo portare alla conoscenza delle SS. LL.
IL SEGUENTE APPELLO, FINO AD OGGI, E' STATO INVIATO AL CPT DAI DETENUTI DI MILANO-OPERA, VOGHERA, CATANZARO, PARMA, MASSAMA, ROSSANO, SALUZZO, LIVORNO, SPOLETO AFFINCHE' IL CPT SI ESPRIMA SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ERGASTOLO OSTATIVO Al Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti Strasburgo Palazzo d'Europa Al Presidente del Comitato Mykola Gnatovskyy Al Segretario Esecutivo Jeroen Schokkenbroek e p.c. A tutti i membri del Comitato Ergastolani “Ostativi” del Carcere di ITALIA Oggetto: Ergastolo Ostativo, ovvero non pena di morte ma pena fino alla morte. Illustrissimo Comitato, noi sottoscritti detenuti, attualmente ristretti nel Carcere italiano di.................................... E condannati alla pena dell'ergastolo “ostativo” (ergastolo senza possibilità di riesame della pena), intendiamo portare alla conoscenza delle SS. LL. Dell'esistenza in Italia di una pena che non lascia alcuna speranza di poter un giorno, neanche lontanissimo, essere reinseriti nella società. Questa fattispecie di pena, introdotta in Italia nel 1991 – Legge n. 354 del 26 luglio 1975, art 4Bis Ord. Pen. – modificata in peggio negli anni successivi (ultima modifica aprile 2009), vogliamo sottoporla alla Vostra attenzione sia dal punto di vista giuridico sia da quello umanitario. Premesso che alcuni di noi, quando eravamo sottoposti al regime di isolamento previsto dall'art. 41 Bis OP, abbiamo avuto modi di incontrare una delegazione del C.P.T. In diversi istituti italiani e di esporre loro la problematica dell'esistenza dell'ergastolo ostativo ma, ad oggi, non ci sono pronunce da parte dell'illustre Comitato in merito alla specifica problematica ed è per questo che sommessamente ci rivolgiamo a Voi, affinché possiate esaminare in concreto questa tipologia di pena in relazione all'ipotesi di violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Come certamente saprete, l'art. 3 della Convenzione vieta qualsiasi forma di tortura, di trattamenti disumani o degradanti e, l'ergastolo ostativo, nella sua configurazione, è in pieno contrasto con tale previsione laddove priva il condannato del diritto alla speranza di vedersi un giorno riesaminare la propria pena. Ci si chiede se condannare una persona all'ergastolo ostativo non sia di per se da inquadrare nell'ambito di un trattamento disumano e degradante. A tal proposito, non è fuori luogo citare la sentenza Vinter contro il Regno Unito (9 luglio 20013) in cui la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo riconosce al condannato all'ergastolo il diritto ad un riesame della pena fissando, anche come prima revisione, un termine massimo di 25 anni dalla comminazione della pena, ritenendo tale lasso di tempo ragionevolmente congruo per una ipotesi di evoluzione in positivo del condannato. Ad abundantiam, si cita una dichiarazione del giudice Ann Power-Ford -componente della Grande Camera riunitasi in relazione al caso Vinter sopra citato- che spiega così la sua votazione con la maggioranza: “Ho votato con la maggioranza in questo caso e desidero aggiungere quanto segue: capisco e condivido molte delle opinioni espresse dal Giudice Villiger a suo parere parzialmente dissenziente. Tuttavia, ciò che ha fatto pendere la bilancia per me a votare con la maggioranza è stata la conferma della Corte, in questa sentenza, che l'art. 3 comprende quello che potrebbe essere descritto come il <>. Esso non va oltre quello. La sentenza riconosce implicitamente che la speranza è un aspetto importante e costitutivo della persona umana. Anche coloro che commettono il più grave dei delitti conservano la loro umanità fondamentale e portano in sé la capacità di cambiare. Anche se la pena detentiva possa essere lunga e meritata, esse mantengono il diritto di sperare che, un giorno, potrebbero aver espiato le loro colpe. Essi non dovrebbero essere privati del tutto di tale speranza. Negare loro l'esperienza di speranza sarebbe come negare un aspetto fondamentale della loro umanità e farlo sarebbe degradante”. L'obbligo della collaborazione con la giustizia (così come previsto dall'art. 4 bis OP), al fine di avere la speranza di una revisione della pena, pretesa anche dopo 20 o 30 anni di pena sofferta, sancisce l'infallibilità assoluta del giudizio di cognizione dal momento che si stabilisce per legge che un soggetto condannato per determinati reati debba assolutamente essere a conoscenza specifici “altri” fatti delittuosi. Questa illogica impostazione giuridica da un lato, stride fortemente contro il senso e il buon senso comune, dall'altro contro i decenni di esperienza giuridica che ci insegnano come sia sempre alto il rischio dell'errore giudiziario e quindi della condanna di un innocente. Stride altresì con il nostro codice di procedura penale laddove, proprio in virtù dell'esperienza sopra citata, prevede sempre la possibilità di revisione di sentenze passate in giudicato (artt. 629, 630 e seguenti). Dunque, anche da questo punto di vista, l'art. 4 bis c. I OP, e di conseguenza l'ergastolo ostativo ad esso collegato, appare in assoluta violazione del diritto di professare la propria innocenza anche dopo sentenze passate in giudicato, come più volte si è espressa la Corte di Cassazione. Altresì, le garanzie e le facoltà che sono previste nelle fasi di giudizio nel mantenere un comportamento processuale, qualunque esso sia, vengono di fatto annullate nella fase di esecuzione della pena appalesando lo spirito liberticida della norma. Con l'automatismo previsto dall'art. 4 bis c. I OP -“se collabori con la giustizia hai diritto alla speranza, se non collabori tale speranza è negata vita natural durante”- la possibilità di revisione della pena è preclusa per sempre. È sottratta ex lege al Magistrato di Sorveglianza la facoltà di valutare e vagliare ogni singolo individuo condannato al fine di esaminare il percorso trattamentale, in vista di un possibile reinserimento nella società così come previsto dall'art. 27, comma II della Costituzione Italiana. Tale preclusione è imposta indipendentemente dall'esito del percorso trattamentale, dal mutamento dei propri valori culturali, dalla maturazione esistenziale e psicologica, dalla revisione personale che il condannato possa aver compiuto nel corso dei decenni di espiazione. A nostro modesto parere tale preclusione appare offensiva nei riguardi della stessa Magistratura di Sorveglianza in quanto, avendo sottratto alla stessa l'attribuzione giurisdizionale, si ha l'impressione di un atto di sfiducia verso la Magistratura e questo, in uno Stato di Diritto, non dovrebbe avere dimora. Per le ragioni sopra esposte, chiediamo alle SS.LL. Illustrissime, di voler approfondire l'argomento e di verificare se, come da noi sostenuto, sia in atto la violazione dell'art. 3 della Convenzione. Chiediamo, pertanto, di volervi pronunciare in merito. Per una maggiore e più dettagliata verifica, chiediamo di disporre una ispezione nelle sezioni di Alta Sicurezza, sottocircuiti AS1 e AS3, dove siamo detenuti gli oltre 1200 ergastolani ostativi, al fine di avere una diretta cognizione dell'esistenza nel paese di Cesare Beccaria, un tempo culla del Diritto, di una pena disumana che non uccide il condannato ma che lo lascia morire di pena. Non sono pochi i casi in cui decine di ergastolani ostativi ormai anziani, malati, fiaccati nel corpo e nello spirito, da oltre 25 anni detenuti, che sono stati lasciati morire in Carcere o dimessi cinicamente a poche ore dalla morte solo per evitare il disbrigo burocratico che comporta la consegna ai familiari ed il trasporto delle salme! Fiduciosi in una Vostra sollecita calendarizzazione della questione sollevata e con la speranza di avere al più presto un confronto con una Vostra delegazione, porgiamo distinti e ossequiosi saluti ….............................................., Italia Seguono firme