Carcere: Interrogazione su Palmi dell'on.Caruso
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05020
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 213 del 28/09/2007
Firmatari
Primo firmatario: CARUSO FRANCESCO SAVERIO
Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
Data firma: 28/09/2007
Destinatari
Ministero destinatario:Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/09/2007
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Stato iter:
IN CORSOAtto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-05020
presentata da
FRANCESCO SAVERIO CARUSO
venerdì 28 settembre 2007 nella seduta n.213
CARUSO. -
in data 20 settembre l'interrogante si è recato in visita presso la casa circondariale di Palmi (Reggio Calabria) dopo aver avuto notizia che dal 10 c.m. i detenuti della sezione EIV avrebbero iniziato proteste pacifiche atte a sensibilizzare e risolvere le annose carenze che affliggono i detenuti, che, nonostante i numerosi solleciti fatti dai detenuti al DAP, al PRAP, al Magistrato di Sorveglianza, all'Ufficio del Ministro interrogato e ad alcune associazioni, gli stessi versano in una situazione di gravissime carenze trattamentali, strutturali e organizzative;
la popolazione detenuta è infatti costretta all'ozio 23 ore al giorno perché manca qualsiasi tipo di attività educativa, lavorativa, formativa o culturale, inoltre le limitazioni che sono costretti a subire l'interrogante le ha verificate solo nel carcere di Palmi;
nonostante le sollecitazioni della Magistratura di Sorveglianza reggina che, con nota n. 13 del 2005, ha raccomandato la Direzione dell'istituto di organizzare attività adeguate al recupero e reinserimento dei condannati, niente è stato fatto in questa direzione, contravvenendo a quelli che sono i principi rieducativi espressi dall'articolo 27 della nostra Costituzione;
da una relazione della Senatrice M.L. Boccia del 23 marzo c.a. risulta che era stata data la possibilità, da parte della direzione, di avviare un corso scolastico di Ragioneria al quale si sono iscritti tutti i detenuti della sezione EIV ma, nonostante il consenso, il corso non è mai stato attivato dalla direzione;
tutti i corsi avviati (informatica, disegno, eccetera) sono stati soppressi nel termine di pochi giorni;
i detenuti lamentano di non conoscere il loro piano trattamentale, necessario al dettato Costituzionale che l'Istituto del carcere si prefigge e vitale ai detenuti in EIV ai fini della declassificazione e dell'ottenimento dei benefici di legge;
le restrizioni che sono costretti a subire sono a dir poco assurde: sembra quasi che il carcere di Palmi abbia un regolamento penitenziario a parte rispetto al resto d'Italia. Ad esempio sono consentiti solo 20 kg di pacco da casa che comprende alimenti, vestiario, libri e riviste. E consentito solo 1 kg di carne e 1 kg di pesce mentre vengono vietati formaggi e verdura. I libri, in tutti gli altri Istituti sono conteggiati fuori dal peso degli alimenti e del vestiario, mentre qui sono inclusi. Facendo propendere i detenuti ad accantonare qualsivoglia desiderio di migliorarsi e di acquisire strumenti culturali pure garantiti e necessari al recupero e al reinserimento sociale. Così come solo nell'istituto di Palmi è ancora vietato l'ingresso di cd, per cui i detenuti di Palmi sono gli ultimi in Italia ad ascoltare ancora le vecchie e introvabili musicassette su nastro, malgrado l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà» prevede espressamente che il direttore dell'istituto di pena «può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili»;
l'assoluta assenza di corsi di formazione, di attività socio-culturali (palestre ed attività connesse) e l'impossibilità di poter prendere parte alle poche attività lavorative offerte dal carcere (manutenzione ordinaria, del fabbricato, cucina e pulizie) determinano, di fatto, uno «stato di abbandono» dei detenuti violando il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, ledendo altresì i diritti fondamentali alla salute, alla dignità ed all'incolumità dei detenuti ivi reclusi;
non è prevista, inoltre, la possibilità - sancita dalle norme sull'ordinamento penitenziario - di utilizzare, a fini culturali, di istruzione e di formazione scolastica ed universitaria, computer e biblioteche adeguate, così violando il diritto all'informazione, all'educazione ed alla formazione culturale dei detenuti;
per quanto riguarda la «declassificazione» dalla sezione di Elevato indice di Vigilanza, mancando i piani trattamentali è impossibile effettuare l'osservazione, necessaria per ottenere il collocamento in sezioni di Alta sicurezza e poter aspirare ad ottenere benefici, permessi e accesso ad attività lavorative;
la mancanza di uno spazio adeguato all'accoglienza dei bambini limita di fatto naturalmente la frequenza delle visite, determinando un rapporto difficile e traumatico tra i genitori detenuti ed i figli, così costretti ad effettuare i colloqui esclusivamente nella sala colloqui con muro divisorio;
la mancanza di progetti di formazione inframuraria preclude qualsivoglia possibilità di reinserimento graduale sul territorio e di ricorso a modalità di esecuzione della pena comprensive di percorsi trattamentali realmente volti alla rieducazione del condannato;
a livello strutturale si verifica il mancato adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, sono presenti quindi barriere architettoniche, grate a nido d'api che causano seri danni alla vista, docce comuni prive di piastrelle, fruibili solo fino alle ore 14, sala colloqui con il muro divisorio -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle gravi condizioni di disagio che caratterizzano la vita penitenziaria nel carcere di Palmi;
se intenda acquisire ulteriori informazioni in merito alle ragioni della carenza strutturale, della sua funzione rieducativa e della necessaria salvaguardia dei diritti umani fondamentali, nonché della applicazione limitante e restrittiva della normativa sui benefici penitenziari, che nel suddetto istituto di pena si determina di fatto;
se non ritenga opportuno, inoltre, monitorare l'applicazione svolta dal DAP della normativa sull'assegnazione dei detenuti al regime di EIV.(4-05020)